IL CONTRATTO DI LAGO DEL LAGO DI BOLSENA, DEL FIUME MARTA E DELLA COSTA TIRRENICA DI TARQUINIA

Il contratto di lago, di costa, di foce, sono mutuati dal Contratto di Fiume.

Cosa sono i Contratti di Fiume

I Contratti di Fiume sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell’Acqua1 (L’Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi)2 come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione dai rischi idraulici, contribuendo quindi allo sviluppo locale. È possibile far rientrare in questa definizione anche i contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, laddove tali strumenti programmatori perseguano le stesse finalità e siano sviluppati ponendo l’attenzione su di un corpo idrico diverso dal fiume.

I Contratti di Fiume contribuiscono inoltre al perseguimento degli obiettivi posti dalla nomativa vigente, con particolare riferimento alle direttive 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque)- e agli strumenti normativi che da questa derivano -, 2007/60/CE (direttiva alluvioni), 42/93/CEE (direttiva habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina), divenendo di conseguenza un utile strumento volto alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, all’utilizzo sostenibile delle acque, alla protezione ambientale e degli ecosistemi acquatici, alla riduzione del rischio di alluvioni e siccità. Hanno inoltre lo scopo di coordinare le azioni e gli interventi relativi all’attuazione delle suddette normative e di garantirne la reciproca coerenza. Va osservato che i Contratti di Fiume devono necessariamente essere coerenti con le previsioni urbanistiche e con i programmi già sviluppati per il territorio di riferimento, con particolare attenzione ai piani predisposti dalle relative autorità di bacino distrettuale. Quando necessario possono contribuire ad integrare e a riorientare la pianificazione locale e a migliorare gli strumenti di pianificazione sovra-ordinaria, in conformità con l’attuale normativa ambientale.

I Contratti di Fiume, per essere operativi, si articolano in otto fasi principali3.

La prima fase prevede la condivisione fra i partner interessati (pubblici e privati) di un documento d’intenti, che contenga le motivazioni e gli obiettivi scelti con lo scopo di perseguire gli obblighi derivanti dall’implementazione delle direttive 2007/60/CE, 2000/60/CE e dalle direttive che da questa sono nate. Nel documento d’intenti vengono inoltre indicate le criticità specifiche oggetto del Contratto di Fiume stesso e le metodologie di lavoro condivise tra tutti gli attori che prendono parte al processo. La sottoscrizione di questo documento da parte dei soggetti interessati dà il via al Contratto di Fiume.

La seconda fase vede lo sviluppo di un’approfondita analisi conoscitiva relativa agli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del Contratto di Fiume. Tra le finalità di questo documento c’è la definizione e la valorizzazione di obiettivi operativi, coerenti con gli obiettivi della pianificazione vigente, sui quali i sottoscrittori devono impegnarsi.

Nella fase successiva viene stilato un documento strategico che definisce uno scenario a medio-lungo termine che vada ad integrare gli obiettivi della pianificazione di distretto con le politiche di sviluppo locale del territorio.

Si passa quindi alla definizione di un Programma d’Azione (PA) caratterizzato da un orizzonte temporale ben definito e limitato, solitamente vengono scelti intervalli di massimo tre anni. Alla scadenza del PA, sulla base dei risultati del monitoraggio, sarà possibile aggiornare il Con- tratto di Fiume oppure approvare un nuovo PA. Quest’ultimo deve indicare insieme agli obiettivi per ogni azione anche gli attori che ne prendono parte, inoltre devono essere specificati i rispettivi obblighi ed impegni, i tempi di attuazione, le risorse umane ed economiche necessarie e la relativa copertura finanziaria. Il Piano d’Azione deve infine contenere una descrizione sintetica del contributo delle singole azioni necessarie all’ottemperamento delle finalità di cui alle direttive 2000/60/CE, 2007/60/CE e 42/93/CEE e delle altre direttive pertinenti.

La quinta fase prevede la messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che permettano la condivisione d’intenti, impegni e finalità tra i soggetti partecipanti al Contratto di Fiume.
La sesta fase prevede la sottoscrizione di un atto di impegno formale, ovvero la firma del Contratto di Fiume, allo scopo di contrattualizzare le decisioni condivise nel processo partecipativo e la definizione degli impegni specifici dei contraenti. La fase successiva prevede la messa in atto di un sistema di controllo e monitoraggio del contratto per verificare lo stato di attua- zione delle varie fasi, delle azioni e della qualità dei processi deliberativi che ne conseguono. La fase finale prevede la distribuzione al pubblico dei dati relativi al Contratto di Fiume, come previsto dalle direttive 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione e 35/2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali, tramite una varietà di mezzi di diffusione delle informazioni e usando al meglio le possibilità offerte dal web4.

Le esperienze di Contratti di Fiume in Italia sono in continuo aumento, con 13 Regioni che hanno già aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, 3 Regioni che oltre ad essere in fase di adesione alla Carta hanno inserito i CdF in piani o programmi regionali, e 4 Regioni che hanno avviato il percorso di adesione5.

1. http://www.comune. umbertide.pg.it/Sviluppo- Sostenibile/Agenda-21/ Contratti-di-fiume

2. http://www. worldwaterforum5. org/index. php?id=1961&L=0

3. http://nuke.a21fiumi. eu/CosèunContrattodi fiume/tabid/56/Default. aspx

4. http://nuke.a21fiumi. eu/Cos%C3%A8un Contrattodifiume/tabid /56/Default.aspx e http://www. contrattidifiume.it /it-it/home/contratti_di_ fiume /cosa_sono

5. Dati aggiornati a novembre 2015, in occasione del X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume.

LE TAPPE

Il contratto di fiume, come tutti i processi partecipati, si basa essenzialmente sulla partecipazione che deve essere il più ampia possibile e che si realizza attraverso un percorso a tappe. Man a mano che si sviluppa il dibattito e si scambiano informazioni, aumenta il numero delle persone che decidono di partecipare portando il loro contributo di idee, esperienze e competenze.
Il percorso inizia da un Soggetto Promotore, solitamente un’associazione territoriale sensibile al tema della tutela ambientale e dei corsi d’acqua in particolare, che si attiva in modo da creare un collegamento tra le istanze di salvaguardia che provengono dalla cittadinanza e gli enti pubblici di quel territorio.
La Regione, che esercita una funzione di pianificazione strategica di tutela ambientale anche mediante lo sviluppo dei contratti di fiume, guida i primi passi nell’attivazione degli organismi partecipati mettendo a disposizione le competenze della Direzione Ambiente in primis e di tutte le altre Direzioni regionali coinvolte. Parte così un percorso di parte pubblica, che vede sempre un ente pubblico, perché dotato di personalità giuridica, farsi carico del ruolo di Capofila. Il suo compito è di creare una rete di collegamento con tutte le amministrazioni comunali che appartengono al bacino idrografico di riferimento e con tutti i portatori di interesse che gravitano nell’ambito oggetto del contratto di fiume.
L’approvazione di una serie di atti fondamentali consente di arrivare alla firma del contratto di fiume:

1 – Documento di intenti
2 – Analisi conoscitiva
3 – Documento strategico
4 – Programma d’azione
5 – Piano di azione
6 – Il Contratto di fiume

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